Una bellissima notizia vogliamo riportare all’attenzione dei nostri soci e lettori, l’otto (8) febbraio 2022 la Camera dei Deputati con 468 voti favorevoli ha definitivamente sancito un principio fondamentale per la nostra società.
Gli articoli 9 e 41 sono stati modificati e la tutela dell’Ambiente è diventato principio fondamentale della Nostra Costituzione.
Il progetto di legge costituzionale approvato (A.C. 3156) interviene sugli articoli 9 e 41 della Costituzione al fine di introdurre la tutela dell’ambiente nelle loro previsioni.
Accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione il testo introduce un nuovo comma all’articolo 9 della Costituzione, al fine di riconoscere, nell’ambito dei principi fondamentali, il principio di tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni.
Viene inoltre inserito un principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi.
La modifica all’articolo 9 ha generato anche la modifica anche dell’articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio dell’iniziativa economica. Infatti il Legislatore è intervenuto sul secondo comma stabilendo che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all’ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana. Una seconda modifica investe il terzo comma dell’articolo 41, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l’attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali.
La Camera dei deputati aveva approvato il testo, in prima deliberazione, il 12 ottobre 2021, nel medesimo testo del Senato, che lo ha approvato in seconda deliberazione il 5 novembre 2021.
Finalità della modifica, sulla base di quanto evidenziato nel corso dei lavori parlamentari, è in primo luogo quella di dare articolazione al principio della tutela ambientale, ulteriore rispetto alla menzione della “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” previsto dall’articolo 117, secondo comma della Costituzione – introdotto con la riforma del Titolo V approvata nel 2001 – nella parte in cui enumera le materie su cui lo Stato abbia competenza legislativa esclusiva.
Accanto a quella dell’ambiente, si attribuisce alla Repubblica la tutela della biodiversità e degli ecosistemi. In tale ambito, viene introdotto un riferimento all’“interesse delle future generazioni“, espressione utilizzata per la prima volta nel testo costituzionale.
L’ambiente è qui inteso nella sua accezione più estesa e sistemica: quale ambiente, ecosistema, biodiversità.
La formulazione dà svolgimento e sviluppo ad orientamenti di tutela affermati dalla Corte costituzionale in via interpretativa, espressi in base alle disposizioni costituzionali vigenti.
La tutela degli ecosistemi richiama la competenza legislativa dello Stato, di cui alla lettera s) del secondo comma dell’articolo 117.
In particolare, la tutela del “paesaggio” costituzionalmente sancita dall’articolo 9 è stata declinata dalla giurisprudenza costituzionale come tutela paesaggistico-ambientale con una lettura ‘espansiva’.
In tale prospettiva l’ambiente si configura non come mero bene o materia bensì come valore primario e sistemico.
La Corte ha altresì fatto riferimento (nella sentenza n. 179 del 2019) ad un “processo evolutivo diretto a riconoscere una nuova relazione tra la comunità territoriale e l’ambiente che la circonda, all’interno della quale si è consolidata la consapevolezza del suolo [di questo si trattava, in quel giudizio, ndr.] quale risorsa naturale eco-sistemica non rinnovabile, essenziale ai fini dell’equilibrio ambientale, capace di esprimere una funzione sociale e di incorporare una pluralità di interessi e utilità collettive, anche di natura intergenerazionale”.
La Repubblica italiana
La Repubblica italiana cambierà solo quando chi ha l’età della pensione farà il pensionato. Tutto il resto è noia e incapacità. Buon anno