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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE denominata “Promosferæ APS ETS” edistituita ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile e del D.L. 117/2017
TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
Art. 1 – Denominazione e Sede – L’associazione denominata “Promosferæ APS ETS” è un’associazione non riconosciuta di promozione sociale ai sensi degli articoli trentasei (36) e seguenti del Codice civile e del D.L. n. 117/2017.
La sede legale è ubicata in Via Oratoio numero ventinove (29) in località Oratoio, Comune di Pisa, Provincia di Pisa, Nazione Italia.
L’Assemblea ordinaria può, con propria deliberazione, trasferire l’indirizzo della sede e istituire uffici secondari, strutture tecniche e amministrative.
Art. 2 – Durata: L’associazione ha durata sino al trentuno (31) dicembre duemilacinquanta (2050).
TITOLO II – FINALITÀ ISTITUZIONALI ED ATTIVITÀ
Art. 3 – Finalità istituzionali – L’associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’associazione opera senza scopo di lucro. È soggetto attivo ed integrante del terzo settore italiano, promuove cultura, socialità, solidarietà. È autonoma, pluralista e apartitica.
Art. 4 – Attività – L’associazione svolge le seguenti attività ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 117/2017:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
J) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
Art. 5 – Attività diverse – L’associazione si riserva di progettare ed esercitare attività diverse subordinandole a ruolo secondario e comunque strumentale rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 117/2017.
Art. 6 – Raccolta fondi – L’associazione pone in essere il complesso delle attività ed iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.
Art. 7 – Prestazioni di lavoro – L’associazione si avvale in maniera prevalente del lavoro volontario ma può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
TITOLO III – SOCI
Art. 8 – Soci – I Soci dell’Associazione sono persone fisiche e persone giuridiche, associazioni, enti privati e pubblici, suddivisi nelle categorie di: Socio Ordinario e Onorario I Soci versano la quota annuale stabilita dall’Assemblea. I Soci possono prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera a favore delle iniziative promosse ed organizzate dall’Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari. L’Associazione terrà un registro dei Soci, denominato “Libro degli associati” evidenziando le due categorie; terrà inoltre un apposito registro denominato “Libro dei Volontari” ove annoterà la volontà di quei Soci che si dichiarino disposti a prestare la propria opera in maniera volontaria e gratuita, a favore delle iniziative promosse e organizzate dall’associazione.
Art. 9 – Ammissione – La qualità di Socio si acquista con l’ammissione del nuovo associato attraverso deliberazione dell’Organo di Amministrazione su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel Libro degli associati. Non sono ammesse iscrizioni che introducano criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine, che dispongano discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione dei Soci, che prevedano il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, dello status di socio. All’interno dell’associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa
Art. 10 – Diritti dei Soci – I Soci hanno diritto a concorrere all’elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dell’associazione; avere l’elettorato attivo e passivo per la carica di Presidente; avere l’elettorato attivo e passivo per la carica di consigliere nell’Organo di Amministrazione; partecipare all’elaborazione delle proposte di delibera dell’Organo di Amministrazione; deliberare sulle proposte, sul rendiconto contabile annuale presentati dall’Organo di Amministrazione in sede Assembleare. È diritto del socio prendere visione dei libri sociali, obbligatori e facoltativi.
Art. 11 – Doveri dei Soci – L’ammissione a Socio comporta il dovere di osservare i principi e le norme del presente statuto, di attenersi alle deliberazioni degli organi.
Art. 12 – Perdita della qualità di Socio – La qualità di Socio viene meno per le seguenti cause: 1) decesso o estinzione giuridica del Socio; 2) recesso, da comunicare con lettera diretta all’Organo di Amministrazione; 3) decadenza, deliberata dal Organo di Amministrazione nel caso di venir meno dei requisiti richiesti per l’ammissione; 4) espulsione, deliberata dall’Assemblea ordinaria, su proposta dell’Organo di Amministrazione in seguito a constatata violazione delle norme statutarie; 5) l’assenza ingiustificata e consecutiva ad almeno tre assemblee; 6) il mancato pagamento della quota associativa annuale se legittimamente deliberata dall’assemblea ordinaria dei soci.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta entro il 30 settembre. I diritti derivanti dallo status di associato non sono trasferibili e l’associato che abbia cessato di appartenere all’associazione non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato all’associazione, né ha alcun diritto sul patrimonio.
I deliberati di decadenza e di espulsione devono essere comunicati all’interessato con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata. Avverso i deliberati di decadenza e di espulsione, i Soci possono ricorrere direttamente alla giurisdizione ordinaria non essendo previsto l’organo di controllo.
TITOLO IV – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 13 – Organi sociali dell’associazione – Gli organi della associazione sono: l’Assemblea; il Presidente; l’Organo di Amministrazione.
Art. 14 – L’Assemblea – Hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti i soci che risultano iscritti nel Libro degli associati. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da altro socio. Ciascun socio non potrà portare, comunque, più di una (1) delega.
L’Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, viene convocata e presieduta dal Presidente senza obblighi di forma purché comunicata con mezzi idonei almeno otto giorni prima della riunione; in caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a tre (3) giorni.
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno. L’Assemblea straordinaria si riunisce in caso di necessità. In prima convocazione la seduta è valida se presenti la metà più uno degli aventi diritto, in seconda convocazione la seduta è sempre valida.
Le assemblee legittimamente costituite deliberano con il voto favorevole della metà dei presenti più uno.
In caso di scioglimento dell’associazione, l’Assemblea straordinaria delibera l’atto di scioglimento alla presenza dei 2/3 degli aventi diritto >>
Art. 15 – Compiti dell’Assemblea – Spetta all’Assemblea ordinaria: eleggere il Presidente; eleggere i membri dell’Organo di Amministrazione; deliberare sugli indirizzi politico-amministrativi dell’associazione; deliberare sui provvedimenti di espulsione dei soci; controllare la gestione ordinaria posta in essere dall’Organo di Amministrazione; deliberare sugli atti di gestione straordinaria proposti dall’Organo di Amministrazione.
Spetta all’Assemblea straordinaria deliberare per qualsiasi altro caso di necessità ed in particolare per: le modifiche allo statuto dell’associazione; l’eventuale scioglimento dell’associazione.
Art. 16 – Il Presidente – Il Presidente è un socio e viene eletto dall’Assemblea ordinaria, resta in carica per quattro (4) anni ed è liberamente rieleggibile, tranne nei casi di dimissioni anticipate e/o cessazione. Se sussistono i casi precedentemente scritti spetta al Vicepresidente convocare la stessa ed indire nuove elezioni per l’incarico di Presidente. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli ha la facoltà di delegare i suoi compiti al Vice Presidente e/o ai membri dell’Organo di Amministrazione. Nei casi di particolare necessità, il Presidente può adottare i provvedimenti d’urgenza, salva ratifica dell’Organo di Amministrazione nella prima riunione successiva.
Art. 17 – L’Organo di Amministrazione – L’Organo di Amministrazione è formato dal Presidente e da un minimo di due (2) ad un massimo di quattro (4) componenti eletti tra i soci dall’associazione. Ogni membro dell’Organo di Amministrazione resta in carica per la durata del mandato del Presidente, può essere rinominato. In caso di venir meno, per qualsiasi motivo, di uno o più membri dell’Organo di Amministrazione, l’Assemblea provvede alla sua o alla loro sostituzione entro e non oltre 30 giorni dall’avvenuto evento. Il membro entrante resta in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente dell’Organo di Amministrazione. L’Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei almeno tre (3) giorni prima della riunione; in caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a un (1) giorno. Esso si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei suoi membri e comunque almeno una volta l’anno.
Le riunioni dell’Organo di Amministrazione sono valide qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Art. 18 – Compiti dell’Organo di Amministrazione – All’Organo di Amministrazione compete la gestione ordinaria dell’associazione e spetta promuovere, coordinare e attuare i programmi deliberati dall’Assemblea; coordinare le attività dell’associazione; predisporre le proposte di delibera ed il rendiconto contabile annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; amministrare il patrimonio dell’associazione; proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti di espulsione a carico dei Soci nelle ipotesi previste dall’art. 12 del presente statuto.
L’Organo di Amministrazione elegge al suo interno il Vicepresidente tra i consiglieri eletti dall’Assemblea. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di necessità o assenza.
Art 19 – Mozione di sfiducia all’Organo di Amministrazione – La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti (2/5) dei soci e viene messa in discussione entro e non oltre trenta (30) giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata dall’Assemblea straordinaria si procede alla revoca di tutti i membri dell’Organo di Amministrazione, contestualmente il socio anziano indice le elezioni immediate dell’organo.
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 20 – Patrimonio – L’associazione provvede agli scopi statutari: 1) con le quote associative; 2) con i contributi dei Soci; 3) con eredità, donazioni e legati; 4) con contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; 5) con contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; 6) con entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 7) con proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; 8) con erogazioni liberali dei Soci e dei terzi; 9) con entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio sostentamento; 10) con altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazione.
Durante la vita dell’associazione non è consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o di avanzi di gestione È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
Art. 21 – Esercizio finanziario – L’esercizio finanziario ha inizio il primo (1°) gennaio e si chiude il trentuno (31) dicembre di ciascun anno. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Oltre le scritture prescritte l’associazione deve tenere: a) il libro degli associati o aderenti; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
Il rendiconto per cassa dell’esercizio precedente deve essere messo a disposizione degli aventi diritto e resta depositato in copia nella sede dell’associazione durante i quindici giorni che precedono l’adunanza dell’Assemblea che lo dovrà approvare, entro e non oltre il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
TITOLO VI – SEGNI DISTINTIVI
Art. 22 – Segni distinti e descrizione del logo – Il segno distintivo dell’associazione è rappresentato dalla sua denominazione ovvero “Promosferæ Aps Ets” redatta esclusivamente con il font Broadway e dal logo sottostante che rappresenta la metà del globo terrestre visto dallo spazio tagliato dalla denominazione con le lettere Pr in colore nero, le lettere omosfer in colore bianco e le lettere æ Aps Ets in colore nero:
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23 – Scioglimento e liquidazione – In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Art. 24 – Rinvio – Per quanto non espressamente previsto, contemplato e regolato nel presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi italiane vigenti in materia. Dopo aver letto nuovamente lo Statuto.
Art. 25 – Norma transitoria – 1. In attesa dell’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all’art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l’Associazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all’anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
2. Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all’art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.
3.Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare, l’Associazione:
a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, dell’assistenza sociale e socio-sanitaria. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;
b) continua ad utilizzare la denominazione di “Associazione Promosferæ Onlus” in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all’art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l’Associazione assume denominazione di cui all’art. 1 del presente statuto;
c) osserva i limiti previsti dall’art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997 ove sia prevista la retribuzione di personale;
d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all’art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge
APRROVATO ALL’UNANIMITÀ DEGLI AVENTI DIRITTO.
Il Regolamento dei Rimborsi Spese
PREMESSA
Visto l’art. 17 co. 3 e 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117, il c.d. ‘Codice del Terzo settore’ che dispone: Comma 3: “L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario”, al socio e al socio volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, “entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo”. Comma 4: “…le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.”
Accertato che la Legge non impone procedure o limiti prestabiliti che sono quindi lasciati all’autonomia dell’organizzazione che li adotta sulla base delle proprie esigenze culturali, finanziare ed organizzative e che l’uso dell’espressione ‘effettivamente sostenute’ comporta comunque un’attenta analisi per evitare la distribuzione di utili anche indiretta, l’Associazione di promozione sociale Promosferæ ETS si dota del seguente regolamento in ottemperanza del D.L. n. 117/2021:
Art. 1. – Premessa
La premessa del presente regolamento è parte integrante e sostanziale
Art. 2. – Accesso al rimborso delle spese
Può accedere al rimborso delle spese sostenute, il socio ed il socio volontario autorizzato all’attività istituzionale. L’autorizzazione è accordata da apposito documento denominato “Attività istituzionale, autorizzazione e modalità di esercizio” deliberata dall’Organo di Amministrazione.
Art. 3. – Spese rimborsabili
Sono rimborsabili tutte le spese sostenute nell’ambito dell’attività istituzionale con riscontro oggettivo ovvero con pezze d’appoggio che abbiano natura fiscale o ancorché non fiscali siano emesse da soggetti abilitati (scontrini, ricevute fiscali, fatture)
Art. 4. – Spese rimborsabili ai sensi dell’art. 17 co. 4
È ammesso il rimborso con tale modalità, rimane a discrezione dell’Organo di Amministrazione deliberare il pagamento della importo presentato tramite autocertificazione. L’emissione dell’autocertificazione necessita comunque della conservazione delle pezze d’appoggio e i documenti non allegati, per un tempo utile ai fini di eventuali controlli fiscali.
Art. 5. – Massimale di Rimborso
Il massimale di Rimborso spese è fissato all’importo di € 500,00 (Cinquecento Euro) mensili.
Art. 6. – Lista delle spese rimborsabili
- Documento attestante l’acquisto di Vitto, fino ad un max di Euro 10,00 (dieci euro) giornaliere. Se l’attività di volontariato supera le otto ore, il rimborso giornaliero raddoppia;
- Ogni tipo di documento che attesti la spesa di viaggio per attività istituzionale autorizzata ovvero biglietti dell’autobus, ferroviari, marittimi ed aerei;
- Ricevuta di pedaggio autostradale per attività istituzionale autorizzata;
- Ricevuta di acquisto carburante per attività istituzionale;
- Pernotti fino ad un massimo di € 50,00 (cinquanta euro)
- Ricevuta per spese telefoniche fino ad un massimo di Euro 5,00 (cinque euro) mensili;
- L’Organo di Amministrazione, con apposita deliberazione, può accordare il rimborso chilometrico per l’uso promiscuo dell’auto di proprietà del socio, fissando la tariffa e il chilometraggio massimo rimborsabile. La liquidazione è trimestrale dopo apposita e puntuale rendicontazione delle destinazioni raggiunte a fini istituzionali.
Art. 7. – Norma finale
Per tutto quanto non previsto, il volontario potrà comunque inoltrare istanza di rimborso all’Organo di Amministrazione, che con apposita delibera motivata autorizzerà o non autorizzerà il pagamento della spesa sostenuta.
Art. 8. – Entrata in vigore
Il presente regolamento è stato deliberato dall’Organi di Amministrazione il 23 ottobre 2021 ed entra in vigore dal 1° novembre 2021.