L’art.17 co. 3 e 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117, il c.d. ‘Codice del Terzo settore’ dispone che:
Comma 3: “L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario”, al socio e al socio volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, “entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo”.
Comma 4: “…le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.”
La Legge non impone procedure o limiti prestabiliti che sono quindi lasciati all’autonomia dell’organizzazione che li adotta sulla base delle proprie esigenze culturali, finanziare ed organizzative e che l’uso dell’espressione ‘effettivamente sostenute’ comporta comunque un’attenta analisi per evitare la distribuzione di utili anche indiretta, l’Associazione di promozione sociale Promosferæ ETS ha deliberato un apposito regolamento in ottemperanza del D.L. n. 117/2021 perché la trasparenza è attestazione di qualità.