
L’Associazione nasce il 10 gennaio 2009 e si caratterizza come Onlus, il settore principale di competenza è l’assistenza sociale-sociosanitaria.
Negli anni la connotazione, ancorché rimanga fedele alla sua genesi, sviluppa percorsi che accomunano l’aspetto sociale e socio sanitario con quello del rispetto e salvaguardia dell’ambiente.
Nel pieno rispetto dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, l’associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, opera senza scopo di lucro e si compone di persone fisiche e giuridiche. L’associazione è autonoma, pluralista ed apartitica.


Nell’anno 2021, attraverso una modifica statutaria si adegua alla nuova normativa di settore.
Il 12 ottobre 2021, l’associazione si trasforma in Associazione di Promozione Sociale per poter accedere al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e prende la denominazione di <<Promosferæ APS ETS>>
Il 20 ottobre 2021 il Nuovo Statuto è depositato e registrato con cod. id. 2611 SERIE III presso l’Agenzia delle Entrate di Pisa, Galleria Gerace n. 7/15. La Procedura amministrativa è elaborata dal Funzionario Vanessa Furnari.

NUOVO STATUTO Art. 25 – Norma transitoria – 1. In attesa dell’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all’art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l’Associazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all’anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
2. Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all’art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare, l’Associazione:
a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, dell’assistenza sociale e socio-sanitaria. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;
b) continua ad utilizzare la denominazione di “Associazione Promosferæ Onlus” in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all’art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l’Associazione assume denominazione di cui all’art. 1 del presente statuto;
c) osserva i limiti previsti dall’art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997 ove sia prevista la retribuzione di personale;
d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all’art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge